La Corte EDU con questa sentenza condanna la Romania per non aver analizzato e qualificato dovutamente le intrusioni lesive della riservatezza informatica e della segretezza della corrispondenza commesse dall’ex coniuge nei confronti della parte ricorrente, violando dunque gli obblighi positivi di protezione derivanti dagli artt. 3 e 8 della Convenzione EDU. L’accesso abusivo da parte dell’ex marito ai vari account (inclusi quelli ai social network) della vittima, l’intromissione nel suo computer, nonché l’acquisizione di suoi dati e immagini vanno infatti qualificati, tenendo conto della definizione fornita dalla Convenzione di Istanbul, come fatti (puniti più severamente) di “violenza domestica” e non di semplice violenza privata (§§ 67 e 38).
The European Court of Human Rights condemns Romania for failing to analyze and properly classify the intrusions to computer confidentiality and secrecy of correspondence committed by the former spouse against the applicant, thereby infringing the positive obligations of protection under Articles 3 and 8 of the European Convention of Human Rights. The abusive access by the ex-husband to the victim’s various accounts (including those on social networks), the intrusion into his computer and the acquisition of her data and images must in fact be classified, taking into account the definition given by the Istanbul Convention, as facts (more severely punished) of ‘domestic violence’ and not simply private violence (§§ 67 and 38).