La sussistenza del reato di distribuzione, divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico per via telematica non può essere stabilita soltanto sulla base della quantità dei “files” scaricati dall’utente dalla rete mediante programmi di file sharing. Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 600-ter, co. 3, c.p. è necessario provare altresì che il soggetto agente abbia avuto non solo la volontà di procurarsi il menzionato materiale illecito, ma anche la volontà di distribuirlo, divulgarlo o diffonderlo.
Cassazione, sez. VI penale, 16 ottobre 2020 (ud. 16 settembre 2020) sentenza n. 28814/2020 – Pres. Renato Giuseppe Bricchetti, Rel. Gaetano De Amicis
La Corte di Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso,