Ai fini della consumazione del reato di adescamento di minorenni di cui all’art. 609-undecies c.p. è necessario che non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato-fine. Qualora ciò si realizzi, dovrà procedersi soltanto per i predetti illeciti penali e non per l’adescamento. Sussistendo gli estremi del tentativo, contestare anche l’adescamento significherebbe di fatto punire due volte la stessa condotta, vanificando così il significato della clausola di riserva richiamata dall’art. 609-undecies c.p.
Cassazione, sez. VI penale, 16 ottobre 2020 (ud. 16 settembre 2020) sentenza n. 28814/2020 – Pres. Renato Giuseppe Bricchetti, Rel. Gaetano De Amicis
La Corte di Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso,