Nel caso di acquisizione e di condivisione con altri utenti di materiale pedopornografico attraverso programmi di file sharing, la sussistenza del reato di cui all’art. 600-ter c.p., comma 3, deve essere esclusa solo ove manchino ulteriori elementi indicativi della volontà dell’agente di divulgare tale materiale, anche sotto il profilo dell’individuazione del dolo eventuale, desumibile dall’esperienza dell’imputato, dalla durata nel tempo del possesso di materiale pedopornografico, dall’entità numerica del materiale, e dalla condotta, già illecita ex art. 600-quater c.p., connaturata da accorgimenti volti a rendere difficoltoso di individuazione dell’attività (nel caso di specie consistiti nell’uso del computer del luogo di lavoro).
Cassazione, sez. VI penale, 16 ottobre 2020 (ud. 16 settembre 2020) sentenza n. 28814/2020 – Pres. Renato Giuseppe Bricchetti, Rel. Gaetano De Amicis
La Corte di Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso,