La Corte rimette alle Sezioni Unite la questione relativa all’interpretazione dell’art. 600-ter, comma 1, n. 1 c.p., risalente alla precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite 31 maggio 2000, n. 13, antecedente alla riforma portata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, ma seguita anche dalla giurisprudenza successiva, in merito alla necessità della sussistenza del pericolo concreto di diffusione per la configurabilità del reato di produzione di materiale pedopornografico.
Secondo la Sezione remittente, anche la produzione ad uso personale, senza pericolo né astratto né concreto di diffusione del materiale, integra la fattispecie di cui al primo comma, dato che essa non è richiesta né dalle fonti sopranazionali né da quelle nazionali, mentre della “diffusione” si occupano i commi successivi e la meno grave fattispecie di “possesso per uso personale”, di cui all’art. 600-quater c.p., in forza della clausola di riserva con cui si apre si applica solo in via residuale, se non siano applicabili quelle più gravi di cui all’art. 600-ter c.p.