Ai fini dell’integrazione del reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p., non rileva che la divulgazione abbia ad oggetto una “immagine caricaturale” della persona offesa (condotta rilevante ai fini dell’integrazione anche del reato di diffamazione), essendo sufficiente, per la tipicità del delitto, la illegittima sostituzione della propria all’altrui persona, mediante creazione ed utilizzo di un falso profilo Facebook.
Referring to the crime of illicit impersonation punished by art. 494 c.p. of the Criminal Code, it is irrelevant that the defendant used a caricatured image of the offended person (conduct that can also be qualified as defamation), because it is sufficient, for the illegitimate substitution of one’s own for another person, through the creation and use of a fake Facebook profile.
Conformi: Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 16 giugno 2014, (ud. 23 aprile 2014) n. 25774 – Pres. Subolino, Rel. Lignola.
Con nota di: CRESCIOLI C., Profili penali della creazione di un falso profilo Facebook a scopo diffamatorio, in Dir. Di Internet, 2020, n. 4, p. 703 ss.