Questa causa è scaturita da una controversia tra l’ISP Scarlet Extended SAe la SABAM, società di gestione belga incaricata di autorizzare l’utilizzo da parte di terzi di determinate opere musicali. Dopo aver scoperto che, avvalendosi dei servizi della Scarlet, gli utenti scaricavano da Internet, senza autorizzazione e senza pagarne i diritti, opere contenute nel suo catalogo, utilizzando reti di condivisione peer-to-peer, la Sabam presentava relativa istanza al il presidente del Tribunal de première instance de Bruxelles ottenendo un’ingiunzione che, a pena di ammenda, imponeva alla Scarlet, di far cessare tali violazioni del diritto d’autore, rendendo impossibile ai suoi clienti qualsiasi forma di condivisione dei file. In sede d’appello il provider asseriva la non conformità di detta ingiunzione al diritto dell’Unione imponendole, de facto, un obbligo generale di sorveglianza sulle comunicazioni che transitano sulla sua rete. La Cour d’appel richiedeva pertanto intervento della Corte di giustizia.
La Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione, ed in modo particolare l’art. 15 n. 1) della direttiva e-Commerce, vieta un’ingiunzione di un giudice nazionale diretta ad imporre ad un provider di predisporre un sistema di filtraggio generalizzato per prevenire gli scaricamenti illegali di file. La sorveglianza in questione oltre ad essere contraria alle condizioni stabilite dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose, violerebbe i diritti fondamentali degli utenti alla tutela dei dati personali e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea agli artt. 8 e 11. Tale tipologia di ingiunzione, infatti, implicherebbe un’analisi sistematica di tutti i contenuti, nonché la raccolta e l’individuazione degli indirizzi IP degli utenti che effettuano l’invio dei contenuti illeciti sulla rete, i quali costituiscono sicuramente dati personali in quanto ne consentono la relativa identificazione.