Il rinvio pregiudiziale è scaturito dalla richiesta giudiziale dell’associazione di produttori ed editori di registrazioni musicali e audiovisive Promusicae di imporre alla Telefónica la rivelazione dell’identità e dell’indirizzo fisico di alcuni utenti che, attraverso connessioni peer to peer, condividevano fonogrammi i cui diritti patrimoniali di utilizzo spettano ai soci della Promusicae. La Corte ha affermato che la normativa europea in materia non impone agli Stati membri di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile, e che, in sede di trasposizione delle direttive e di attuazione delle relative misure di recepimento, le autorità e i giudici nazionali devono optare per interpretazioni conformi anche ai principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità.
Videoriprese tra persone conviventi e art. 615 bis c.p.: lecita solo quando vi sia il consenso dell’altro soggetto espresso in forma chiara e inequivocabile
Con una pronuncia recente la Corte di Cassazione è tornata