La Corte rileva che la pubblicità del registro delle imprese è volta a garantire la certezza del diritto nelle relazioni tra le società ed i terzi nonché a tutelare, in particolare, gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata. La Corte afferma pertanto che, pur non esistendo per tali ragioni, il diritto all’oblio per i dati personali contenuti nel registro delle imprese, decorso un periodo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, gli Stati membri possono prevedere in casi eccezionali che l’accesso dei terzi a tali dati sia limitato.
The public nature of company registers is intended to ensure legal certainty in dealings between companies and third parties and to protect, in particular, the interests of third parties in relation to joint stock companies and limited liability companies. The Court points out that even if, for this reason, there is no right to be forgotten in respect of personal data in the companies register, after a sufficiently long period after dissolution of the company concerned, Member States may provide for restricted access to such data by third parties in exceptional cases.