Il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie, ai sensi dell’art. 12, lett. b), e dell’art. 14, 1° co. lett. a), della direttiva 95/46, nonché dell’art. 17 § 1 del regolamento 2016/679 (GDPR), una domanda di deindicizzazione, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l’elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai linkoggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.
La domanda alla deindicizzazione nasce dal c.d. diritto all’oblio del titolare, per come delineato e definito dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 13 maggio 2014, (Google Spain e Google, C-131/12). Tuttavia, non essendo il diritto alla protezione dei dati personali una prerogativa assoluta, esso va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità (Corte di Giustizia, sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C-92/09 e C-93/09). Con la pronuncia qui riportata la Corte europea, operando un bilanciamento tra i vari interessi (del titolare del diritto da una parte, e del motore di ricerca, dall’altra), va quindi a precisare e limitare il contenuto di questo stesso diritto.
On a proper construction of Article 12(b) and subparagraph (a) of the first paragraph of Article 14 of Directive 95/46 and Article 17(1) of Regulation 2016/679, where a search engine operator grants a request for de-referencing pursuant to those provisions, that operator is not required to carry out that de-referencing on all versions of its search engine, but on the versions of that search engine corresponding to all the Member States, using, where necessary, measures which, while meeting the legal requirements, effectively prevent or, at the very least, seriously discourage an internet user conducting a search from one of the Member States on the basis of a data subject’s name from gaining access, via the list of results displayed following that search, to the links which are the subject of that request.