Nell’ambito dell’iter di approvazione della proposta di legge avente ad oggetto modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi informatici, smartphone e memorie digitali – già orientata ad estendere a detta tipologia di misura le garanzie previste dall’ordinamento in tema di intercettazioni – è stato proposto, in data 21 febbraio 2024, un ulteriore emendamento che, nel recepire l’insegnamento della Consulta sul cd. caso Renzi, prevede di introdurre tre diverse fasi del sequestro: (i) apprensione del dispositivo, (ii) duplicazione dei contenuti, selezione ed effettivo blocco dei dati e, da ultimo, (iii) la distruzione del duplicato.
Più nello specifico, in base al testo predisposto dall’emendamento, il GIP dovrebbe disporre il sequestro sulla scorta di due sostanziali requisiti: la necessità di adozione di detta misura per la prosecuzione delle indagini e il rispetto del criterio di proporzione (con possibilità per il PM o per la polizia di procedere in autonomia, salvo convalida nelle successive quarantotto ore). Successivamente, il Pubblico Ministero provvederà alla duplicazione dei contenuti con il coinvolgimento dell’indagato, della persona offesa e dei loro difensori a cui verrà data notizia del giorno e dell’ora in cui verrà conferito l’incarico al consulente tecnico per la duplicazione. A valle della duplicazione, il Pubblico Ministero potrà disporre il sequestro dei dati aventi contenuti non comunicativi solo se strettamente pertinenti al reato per cui si procede, altrimenti, in caso di dati aventi contenuti comunicativi, dovrà chiedere al GIP di attuare la procedura in vigore per le intercettazioni (A.B.).
Il testo dell’emendamento è disponibile qui
Le slides di sintesi predisposte dal Ministero della Giustizia sono disponibili qui