Secondo la Suprema Corte sono pienamente utilizzabili nel procedimento penale come prova documentale le conversazioni ottenute mediante chat criptate e i dati comunicativi acquisiti da una autorità giudiziaria estera nell’ambito di attività richiesta con ordine europeo d’indagine e/o consegnati alla giustizia italiana come dati “freddi”, poiché raccolti prima dell’arrivo della richiesta di OEI, e ciò in quanto non è compito del giudice italiano valutare la regolarità o meno degli atti di esecuzione dell’attività d’indagine compiuta da un’autorità straniera se è svolta secondo la legislazione del Paese di riferimento (A.B.).
Intercettazioni a mezzo trojan utilizzabili anche se effettuate tramite un “server di transito” (Cass. Pen., Sez. VI, 13 marzo 2024, n. 10611)
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito