Con una pronuncia recente la Corte di Cassazione è tornata sul tema delle videoriprese tra persone conviventi, stabilendo come la ripresa di un contenuto effettuata all’insaputa del soggetto coabitante e senza il suo consenso sia condotta idonea ad integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), in linea con quanto già stabilito nel 2003 dalle Sezioni Unite circa il fatto che non sia consentita, neppure al convivente, la registrazione di immagini di vita privata altrui quando non ne sia parte, poiché solo in quest’ultimo caso l’atto di vita privata appartiene anche a chi l’abbia registrato. Non vi è reato, al contrario, quando il regista del video condivida con l’altro soggetto e con il suo consenso l’atto di vita privata oggetto di captazione. Consenso che deve emergere in modo chiaro e inequivocabile, non potendosi ritenere lecita la ripresa qualora la consapevolezza della persona ritratta non sia pienamente dimostrabile (A.B.).
Credit scoring: la Corte di Giustizia esclude che la sola valutazione algoritmica di affidabilità del creditore possa fondare la valutazione della banca circa la stipula o meno del contratto
La Corte di Giustizia si è pronunciata, in data 7