La Suprema corte ha ritenuto che la condotta di colui che, dopo aver inviato ad una ragazza minorenne una serie di messaggi di whatsapp allusivi e sessualmente espliciti, l’ha costretta a inviargli a sua volta una foto senza reggiseno nonché a commentare la foto da lei ricevuta ritraente il membro maschile, minacciandola altrimenti di pubblicare la chat su instagram e su pagine hot,integri il reato di violenza sessuale aggravata di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p. In particolare, ha sostenuto che nella violenza sessuale non rileva la mancanza di contatto fisico tra vittima e reo, poiché tale reato può essere commesso anche mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, e che tale condotta è oggettivamente idonea a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima, poiché coinvolge indirettamente la sua corporeità.
Conformi: Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 aprile 2019 (ud. 30 ottobre 2018), n. 17509/2018 – Pres. Giulio Sarno, Rel. Aldo Aceto; Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 12 giugno 2013 (ud. 9 maggio 2013), n. 25822/2013 – Pres. Claudia Squassoni, Rel. Santi Gazzara.
Per approfondire: SALVADORI I., Sexting, minori e diritto penale, in Cybercrime, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, Torino, 2019, p. 567 ss; PICOTTI, L., La pedopornografia nel Cyberspace: un opportuno adeguamento della giurisprudenza allo sviluppo tecnologico ed al suo impatto sociale riflessi nell’evoluzione normativa, in Diritto di Internet, 2019, n. 1, p. 177 ss.; SALVADORI I., I minori da vittime ad autori di reati di pedopornografia? Sui controversi profili penali del sexting, in Ind. pen., 2017, n. 3, 789 ss.; SALVADORI I., L’adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia, Torino, 2018; PICOTTI L., I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia virtuale e l’offesa dei beni giuridici, in M. Bertolino e G. Forti (cur.), Scritti per Federico Stella, Napoli 2007, vol. II, p. 1267 ss.
The Supreme Court held that the conduct of the person who, after sending a series of allusive and sexually explicit whatsapp messages to a minor girl, forced her to send him/her a photo without a bra as well as to comment on the photo she received of the male member, otherwise threatening to publish the chat on instagram and hot pages, integrates the crime of aggravated sexual violence referred to in Articles 609-bis and 609-ter of the Criminal Code. In particular, he argued that in sexual violence there is no evidence of a lack of physical contact between victim and perpetrator, since this crime can also be committed by means of telematic means of distance communication, and that such conduct is objectively capable of violating the victim’s freedom of sexual self-determination, since it indirectly involves his corporeity.