La Corte di Giustizia si è pronunciata, in data 7 dicembre 2023, in merito alla pratica del cd. credit scoring (l’assegnazione automatica di un punteggio predittivo della capacità del creditore di onorare eventuali debiti) stabilendo che confligge con la previsione dell’art. 22 GDPR – che riconosce il diritto dell’interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato – la scelta della banca di concedere o meno affidamenti sulla base del solo credit scoring. La valutazione predittiva circa la solvibilità del creditore, infatti, non può costituire la sola valutazione di un istituto di credito, ma dev’essere valorizzata unitamente ad altri elementi non automatizzati, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE che disciplina il trattamento dei dati personali (A.B.).
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, I Sezione, 7 dicembre 2023, C-634/21