Corte di Cassazione, sez. V penale, 5 marzo 2012 (ud. 18 novembre 2011), n. 8555/2012 – Pres. Aldo Grassi, Est. Paolo Antonio Bruno
Anche la cancellazione di dati informatici, che non escluda la possibilità di recuperarli se non con l’uso – anche dispendioso – di particolari procedure, integra gli estremi oggettivi del reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all’art. 635-bis c.p.